1. Al fine di prevenire l'insorgenza dei tumori al collo dell'utero, la vaccinazione contro lo Human Papilloma Virus (HPV) è inserita tra le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
1. La vaccinazione contro l'HPV è somministrata per un solo ciclo vaccinale alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni.
2. La vaccinazione contro l'HPV è altresì somministrata alle donne di età compresa tra i 25 e i 26 anni, all'atto del loro reclutamento nei programmi di screening per i tumori della cervice uterina predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Su tali soggetti, prima della somministrazione del vaccino, è praticata la ricerca dell'HPV per singoli genotipi.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i tempi e le modalità di attuazione della copertura vaccinale di cui ai commi 1 e 2 e stabiliscono i relativi calendari.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.