PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Copertura vaccinale).

      1. Al fine di prevenire l'insorgenza dei tumori al collo dell'utero, la vaccinazione contro lo Human Papilloma Virus (HPV) è inserita tra le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 2.
(Modalità di somministrazione del vaccino).

      1. La vaccinazione contro l'HPV è somministrata per un solo ciclo vaccinale alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni.
      2. La vaccinazione contro l'HPV è altresì somministrata alle donne di età compresa tra i 25 e i 26 anni, all'atto del loro reclutamento nei programmi di screening per i tumori della cervice uterina predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Su tali soggetti, prima della somministrazione del vaccino, è praticata la ricerca dell'HPV per singoli genotipi.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i tempi e le modalità di attuazione della copertura vaccinale di cui ai commi 1 e 2 e stabiliscono i relativi calendari.

Art. 3.
(Campagne di informazione e di prevenzione).

      1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

 

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autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne di informazione per la popolazione potenzialmente a rischio, per il personale medico di medicina generale e per i pediatri di libera scelta al fine di rendere note le caratteristiche della patologia tumorale al collo dell'utero, le strategie connesse all'implementazione degli screening di prevenzione, gli aspetti della profilassi vaccinale e le modalità di offerta dei relativi servizi.
      2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva su tutto il territorio nazionale programmi pubblici di screening per i tumori della cervice uterina in conformità a quanto previsto dalle European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente al Ministero della salute i dati relativi alla percentuale di donne sottoposte alla copertura vaccinale ai sensi dell'articolo 2 e quelli relativi all'attuazione dei programmi pubblici di screening di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.